Proposta di modifiche ed integrazioni normative 1
Proposta Modifiche al decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 ………………………………………….
Proposta Modifiche al decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 ……………………………………..…
Proposta Modifiche all’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986) ……
Proposta Modifiche all’art. 69 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986) ……
proposta Modifiche al decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021
 All’articolo 2 comma 1 lettera a)
Dopo “attività sportiva, nonchè” aggiungere ,in modalità anche alternativa,
 All’articolo 2 comma 1 lettera s)
Dopo “con finalità” aggiungere promozionali, anche con modalità competitive,
 All’articolo 2, comma 1 lettera gg)
Dopo “che svolgono attività sportiva, compresa” aggiungere ,in modalità anche
alternativa,
 All’articolo 7 comma 1
Dopo “con atto scritto” aggiungere ,nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata,
 All’articolo 1 comma b
Dopo “la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” aggiungere che
possono essere svolte anche in forma alternativa, ai fini del mantenimento dell’iscrizione
nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 4 del D.L.vo
n. 39 del 28/02/2021
 All’articolo 8 aggiungere
Comma 5. Per gli enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme di società di capitali e
cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile che optassero per le previsioni
contenute nei commi 3, 4, 4-bis del presente articolo, si presume piena compatibilità con
le previsioni contenute nell’articolo 148 comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 nonchè con la possibilità di applicazione
del regime forfetario previsto dalla LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398.
 All’articolo 10 comma 3
Dopo “Dipartimento per lo sport”,sostituire avvalendosi della società Sport e salute S.p.A.,
esercita con si avvale del CONI per esercitare
 All’articolo 10 comma 4
Dopo “comunque non inferiore a” sostituire venti con sessanta
 All’articolo 12 aggiungere
Comma 4. A partire dal 17 novembre 2022 e fino al 31/12/2023 viene prevista l’esenzione
dall’imposta di registro per le modifiche statutarie finalizzate ad adeguare gli atti
costitutivi/statuti a “modifiche o integrazioni normative” previste dal presente decreto.
 All’articolo 25 reintrodurre il comma 4 abrogato dall’art. 13, d.lgs. 05.10.2022, n. 163
Comma 4. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì
oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
 All’articolo 28 comma 1, lettera a)
Dopo “non supera le” sostituire 18 ore settimanali con trentasei ore settimanali
 Aggiungere l’articolo
Art. 29 bis – Prestazioni Sportive degli Amatori
1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali,
le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,
possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che
mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport,
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma
esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sportive amatoriali sono
comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione,
della didattica e della preparazione degli atleti. Un soggetto si presume amatore, ai
sensi del presente articolo, qualora sia tesserato con l’organismo affiliante,
Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione
sportiva, che se ne avvale direttamente o con il quale siano affiliati le società e
associazioni sportive che li impiegano e se le prestazioni oggetto della collaborazione
risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti
delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di
promozione per i quali lo stesso sportivo amatore risulta tesserato.
2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo
nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere
riconosciuti premi, compensi occasionali e rimborsi forfetari di spesa, anche in
relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nel limite dei 5.000 euro
annui per ogni amatore e per anno solare, da parte della totalità degli Enti Sportivi
Dilettantistici utilizzatori; viene previsto il limite di erogazione fino a 2.500 euro per
ogni amatore, da parte dello stesso Ente Sportivo Dilettantistico utilizzatore. I predetti
premi, comensi, rimborsi forfetari, nei limiti sopramenzionati vengono considerati
Redditi Diversi. Quando i suddetti premi, compensi occasionali e rimborsi forfetari di
spesa, anche in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, superano il
limite dei 5.000 € annui l’amatore rientra nelle previsioni dell’articolo 25 del presente
decreto. Agli amatori possono essere altresì rimborsate le spese documentate relative
al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non
concorrono a formare il reddito del percipiente.
3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente
di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività
amatoriale.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di amatori devono assicurarli per la
responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 All’articolo 31
Dopo “sono eliminate entro il” sostituire entro il 31 luglio 2023 con entro il 31 luglio 2025.
 All’articolo 36 comma 6-quater
Dopo “decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” aggiungere solo
al superamento della soglia di 5.000 euro. Al di sotto di tale soglia sono invece inquadrate
e considerate come Redditi diversi, ai sensi dell’articolo 29 bis comma 2 del presente
Decreto.
 All’articolo 37 reintrodurre il comma 6
Comma 6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 35.

Proposta Modifiche al decreto legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021
 All’articolo 2 comma 1 lettera a)
Dopo “attività sportiva, nonchè” aggiungere ,in modalità anche alternativa,
 All’articolo 2 comma 1 lettera g)
Dopo “con finalità” aggiungere promozionali, anche con modalità competitive,
 All’articolo 2, comma 1 lettera l)
Dopo “che svolgono attività sportiva, compresa” aggiungere ,in modalità anche
alternativa,
 All’articolo 5 comma 1
Dopo “che svolgono attività sportiva, compresa” aggiungere ,in modalità anche
alternativa,
 Dopo l’articolo 14 aggiunta dell’articolo 14 bis
Art. 14 bis
1. Nei casi in cui un’associazione riconosciuta o una fondazione sia già in possesso della
personalità giuridica ai sensi del DPS n. 361 del 2000, il notaio che riceve il verbale
dell’organo competente, attestante la decisione di iscriversi al RUNTS, deve verificare le
condizioni previste dall’art. 14 del presente Decreto, specificando in quale registro delle
persone giuridiche l’ente sia iscritto, provvedendo, quindi, entro 20 giorni dal ricevimento
dell’atto, al deposito della documentazione presso il competente ufficio del Dipartimento
per lo sport richiedendo l’iscrizione dell’ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i
presupposti, iscrive l’ente nel registro stesso ai sensi dell’articolo 6.
2. Una volta che l’ente è iscritto nel Registro, la personalità giuridica acquisita sulla base del
DPR n. 361 del 2000 è sospesa. Tale sospensione non determina la perdita della stessa bensì
l’inapplicabilità delle relative disposizioni, comprese quelle inerenti alle autorità vigilanti
sull’istituto della personalità giuridica.
3. Nel caso in cui il notaio che abbia ricevuto l’atto non ritenga sussistere le condizioni previste
dal presente Decreto, si applicano le procedure previste dal decreto n. 106 del 15 ottobre
2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il notaio, in tal caso, comunica ai
fondatori o amministratori l’assenza di tali condizioni ed essi, oltre agli associati, possono,
nei 30 gg successivi al ricevimento della comunicazione, richiedere l’iscrizione al registro,
allegando la documentazione prescritta. Entro 60 gg il competente ufficio del Dipartimento
per lo sport può richiedere di rettificare o integrare la documentazione o l’istanza, oppure
comunicare i motivi ostativi all’iscrizione. In assenza di un provvedimento di iscrizione, la
stessa si intende negata.
4. Nel caso in cui l’Ente Sportivo Dilettantistico che abbia acquisito la personalità giuridica, ai
sensi dell’articolo 7 del presente Decreto, perda, in un dato momento, la qualifica
dilettantistica, posto che la personalità giuridica prevista dallo stesso articolo 7 risulta valida
solo per coloro che acquisiscono tale qualifica attraverso l’iscrizione al Registro, perdono la
personalità giuridica, acquisita con le modalità previste dall’articolo 14, e, nel caso in cui esse
avessero acquisito la personalità giuridica sulla base del DPR n. 361 del 2000, cessa la
sospensione degli effetti di quest’ultima con la contestuale applicazione delle relative
disposizioni.

 Al Comma 1 aggiungere la lettera m-bis)
m-bis). Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i compensi occasionali e i premi
erogati a soggetti definiti sportivi amatori, ai sensi dell’articolo 29 bis del decreto legislativo
28 febbraio 2021 n. 36nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche comprese la
formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica,
anche in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, dal CONI, dalla società
Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate,
dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si
applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche;
Proposta Modifiche all’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917
 Aggiungere il comma 2-bis)
2-bis). Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi, di cui alla lettera m-bis) del
comma 1 dell’articolo 67, non concorrono a formare il reddito del soggetto sportivo amatore
percipiente per un importo non superiore, nel periodo d’imposta, complessivamente a 5.000
euro e per un limite di erogazione massimo di 2.500 euro per ogni amatore, da parte dello
stesso Ente Sportivo Dilettantistico o Organismo sportivo affiliante utilizzatore. Non
concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal
territorio comunale.